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Guida aggiornata 9 luglio 2026
Casa · Agevolazioni fiscali

Bonus prima casa 2026: le agevolazioni fiscali per gli under 36 che acquistano casa in Italia

Analisi ragionata sulle agevolazioni confermate al 2026 per l'acquisto della prima abitazione da parte di giovani under 36: quali imposte sono ridotte, chi può accedere, come si applica in pratica e cosa cambia rispetto agli anni precedenti.

MF
Matteo Ferri Redazione — Guide fiscali per la casa
Lettura 09 min Aggiornato 9 luglio 2026

Il Bonus prima casa under 36 è una delle agevolazioni più consolidate per l'accesso all'abitazione da parte dei giovani in Italia.

Il Bonus prima casa per gli under 36 è una delle misure di sostegno all'acquisto dell'abitazione principale più strutturate previste dalla normativa italiana. Nel 2026, la misura si conferma con la struttura consolidata negli ultimi anni: esenzione dalle principali imposte legate al rogito notarile, per i giovani che rispettano determinati requisiti di età e di reddito ISEE.

Questa guida raccoglie in un unico posto le informazioni pratiche più utili: quali imposte sono agevolate, chi può accedere, come si applica il beneficio in fase di rogito, quali documenti servono, quali errori sono più frequenti e come si combina con altre agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Il riferimento normativo principale è l'articolo 64, commi 6-11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. «Sostegni-bis»), con le successive integrazioni della legge di bilancio.

I. Cos'è

Cos'è il Bonus prima casa nel 2026

Il Bonus prima casa è un pacchetto di agevolazioni fiscali che riducono in modo sostanziale il costo delle imposte dovute al momento dell'acquisto della prima abitazione. Per i giovani under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro, la misura consiste in un'esenzione totale delle principali imposte legate al rogito, un beneficio economicamente significativo che può agevolare in modo concreto l'accesso alla proprietà abitativa.

La misura si affianca al Bonus prima casa «ordinario», disponibile per chi acquista la prima abitazione a prescindere dall'età e dall'ISEE, ma con condizioni fiscali meno vantaggiose. La componente under 36 è stata introdotta per rispondere alla difficoltà specifica di accesso alla casa da parte delle fasce d'età più giovani, particolarmente esposte alla dinamica dei prezzi immobiliari degli ultimi anni.

II. Novità

Novità 2026: cosa è stato confermato

Il 2026 non introduce modifiche strutturali all'agevolazione, che resta ancorata alla formulazione originaria del Sostegni-bis con proroga confermata dalla legge di bilancio. I due elementi qualificanti restano invariati: la soglia anagrafica di 36 anni (compiuti nell'anno dell'acquisto) e la soglia ISEE di 40.000 euro.

L'elemento più rilevante per chi valuta l'acquisto nel 2026 è la continuità della misura rispetto agli anni precedenti: chi ha in corso una trattativa preliminare o ha già formalizzato un preliminare può procedere al rogito nel 2026 con la certezza delle condizioni fiscali applicabili. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate hanno confermato l'interpretazione consolidata della norma, senza aperture o restrizioni rispetto al biennio precedente.

L'esenzione si applica sull'insieme delle imposte di registro, ipotecaria e catastale — non sul prezzo di acquisto dell'abitazione.

III. Requisiti

Chi ha diritto al Bonus prima casa under 36

I requisiti si articolano in tre gruppi: quelli relativi all'età e alla situazione familiare dell'acquirente, quelli relativi al reddito, quelli relativi all'immobile acquistato. Tutti e tre vanno rispettati al momento del rogito notarile, oltre che confermati nei mesi successivi entro i termini di legge.

Requisito 01
Requisiti anagrafici dell'acquirente
  • Non aver compiuto i 36 anni nell'anno in cui viene stipulato il rogito notarile;
  • Cittadinanza italiana, di uno Stato UE, oppure di uno Stato extra-UE con regolare titolo di soggiorno di lunga durata;
  • Residenza in Italia oppure impegno a trasferirla entro diciotto mesi dal rogito nel Comune dove si trova l'immobile.
Requisito 02
Requisiti di reddito (ISEE)
  • ISEE non superiore a 40.000 euro, calcolato con la certificazione ISEE ordinaria in corso di validità al momento del rogito;
  • La certificazione ISEE va richiesta preventivamente presso un CAF o direttamente sul portale INPS;
  • Il calcolo dell'ISEE fa riferimento alla situazione economica del nucleo familiare dell'acquirente al momento della richiesta.
Requisito 03
Requisiti relativi all'immobile
  • L'immobile deve avere destinazione abitativa (categorie catastali A, escluse A/1 «abitazioni signorili», A/8 «ville», A/9 «castelli»);
  • Deve essere destinato a abitazione principale del beneficiario;
  • L'acquirente non deve essere già titolare del diritto di proprietà su altra abitazione nel Comune di destinazione;
  • L'acquirente non deve possedere, sull'intero territorio nazionale, un'altra abitazione già acquistata con le medesime agevolazioni prima casa.
IV. ISEE 40.000

Limite ISEE 40.000 euro: come si calcola in pratica

Il tetto di ISEE 40.000 euro è l'aspetto più frequentemente frainteso della misura. Il riferimento non è al reddito lordo né al reddito imponibile IRPEF, ma all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato secondo la specifica formula prevista dalla normativa (DPCM 159/2013 e successive integrazioni).

Esempio pratico

Una famiglia di due giovani (35 e 34 anni) con figlio piccolo, dove i due lavoratori percepiscono un reddito annuo complessivo di circa 55.000 euro lordi, tipicamente ha un ISEE inferiore a 40.000 euro per effetto dei coefficienti di equivalenza del nucleo familiare e delle detrazioni previste dalla normativa ISEE. Ciò significa che la coppia rientra nel beneficio anche a fronte di redditi lordi che, presi singolarmente, sembrerebbero eccedere la soglia.

Il calcolo dell'ISEE va richiesto tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), presentabile presso un CAF, un patronato o direttamente sul portale dell'INPS. La certificazione ha validità annuale e va rinnovata ogni anno se si intende accedere ad agevolazioni che dipendono da essa. Per il rogito, la certificazione ISEE deve essere in corso di validità alla data della stipula del contratto notarile.

Un immobile con destinazione abitativa e categoria catastale ammessa è il presupposto principale per accedere al beneficio.

V. Come si applica

Come si applica il beneficio in pratica

L'agevolazione non richiede una domanda separata da inoltrare all'INPS o all'Agenzia delle Entrate. Si applica direttamente in fase di rogito notarile, attraverso una dichiarazione specifica dell'acquirente nell'atto pubblico. Il notaio raccoglie la dichiarazione, verifica i requisiti, applica l'esenzione dalle imposte e trasmette l'atto all'Agenzia delle Entrate.

Sequenza consigliata per il beneficiario
  1. Verifica preliminare dei requisiti: età, ISEE, cittadinanza, disponibilità della certificazione ISEE aggiornata.
  2. Richiesta della certificazione ISEE presso CAF, patronato o portale INPS, se non già disponibile.
  3. Comunicazione al notaio: informare il notaio incaricato dell'intenzione di avvalersi del beneficio prima della stesura dell'atto.
  4. Fornitura dei documenti al notaio: certificazione ISEE, documento d'identità, codice fiscale, eventuale attestazione di residenza attuale.
  5. Firma del rogito con la dichiarazione di accesso al beneficio integrata nell'atto notarile.
  6. Trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla data del rogito, se non già residenti nel Comune dell'immobile.
VI. Scadenze

Documenti necessari e tempi di applicazione

La documentazione richiesta per accedere al beneficio è contenuta e in gran parte già presente per chi si accinge a un rogito standard. Rispetto all'acquisto ordinario, l'unico documento specificamente aggiuntivo è la certificazione ISEE aggiornata.

Certificazione ISEE
Prima del rogito

Richiesta tramite DSU con validità annuale, deve essere in corso al momento della stipula.

Trasferimento residenza
Entro 18 mesi

Dalla data del rogito, se non già residenti nel Comune dell'immobile acquistato.

Non rivendere
Per 5 anni

La rivendita entro cinque anni comporta la decadenza del beneficio (salvo riacquisto di altra prima casa).

Applicazione beneficio
Automatica in atto

Non serve una domanda separata: il notaio applica l'esenzione direttamente nel rogito.

VII. Imposte agevolate

Tipologie di imposte agevolate

L'agevolazione under 36 riguarda in modo diverso le due principali categorie di venditore: privato o impresa (costruttore). La distinzione è sostanziale in termini di quali imposte vengono ridotte o azzerate.

Tabella A Imposte agevolate per tipologia di venditore
Imposta Vendita da privato Vendita da impresa
Imposta di registro Esente Non dovuta (soggetta a IVA)
Imposta ipotecaria Esente Esente
Imposta catastale Esente Esente
IVA (se dovuta) Non applicabile Credito d'imposta pari all'IVA versata

Nel caso di vendita da parte di un'impresa costruttrice soggetta a IVA, il beneficio prende la forma di un credito d'imposta pari all'IVA versata: il credito può essere utilizzato in compensazione con altre imposte dovute dall'acquirente negli anni successivi, oppure portato in detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi.

VIII. Compatibilità

Compatibilità con altre agevolazioni

Il Bonus prima casa under 36 si integra con altre misure di sostegno all'acquisto dell'abitazione. La regola generale è che l'agevolazione è cumulabile con il Fondo Garanzia Prima Casa e con la maggior parte delle agevolazioni regionali, ma segue regole specifiche di interazione con il Bonus prima casa ordinario.

Misura Cumulo con Bonus under 36 Nota
Fondo Garanzia Prima Casa Cumulabile: fornisce la garanzia sul mutuo, l'agevolazione fiscale resta piena.
Bonus prima casa ordinario No Il beneficiario sceglie l'agevolazione applicabile; l'under 36 è economicamente più vantaggioso.
Detrazione interessi passivi mutuo prima casa Detrazione IRPEF sugli interessi del mutuo pienamente cumulabile.
Bonus ristrutturazione sulla casa acquistata Detrazioni per interventi di recupero edilizio applicabili sulle spese successive.
Bonus regionali per l'acquisto della prima casa Da verificare Dipende dalla singola regione: verificare i bandi in corso.
IX. Errori

Errori tipici da evitare nella richiesta

Chi si avvicina per la prima volta a un rogito con applicazione del Bonus prima casa tende a cadere in alcuni errori ricorrenti. Il primo è il calcolo affrettato dell'età: il requisito si riferisce all'anno del rogito, non alla data specifica; chi compie 36 anni nel corso dell'anno resta comunque escluso dal beneficio a partire da quell'anno.

Il secondo è la sottovalutazione del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza. Chi non trasferisce la residenza nel Comune dell'immobile entro il termine perde il beneficio con effetto retroattivo, e l'Agenzia delle Entrate procede al recupero delle imposte non versate, maggiorate di sanzioni e interessi.

Nota di redazione

Nelle esperienze raccolte, l'errore più costoso è l'assenza di una verifica preliminare della certificazione ISEE prima dell'apertura della trattativa. Chi si accorge di superare la soglia dei 40.000 euro solo in prossimità del rogito rischia di dover rinegoziare tempi e condizioni con il venditore, con impatti pratici sulla trattativa. Il consulto preventivo con un CAF, prima di formalizzare qualsiasi impegno, è il passo più utile.

Documento gratuito

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X. Domande di redazione

Domande ricorrenti sul Bonus prima casa under 36

I.Devo aver compiuto meno di 36 anni al momento esatto del rogito?
Il requisito anagrafico si riferisce all'anno solare del rogito: il beneficiario non deve aver compiuto 36 anni nell'anno in cui viene stipulato l'atto. Chi compie 36 anni nel corso dell'anno del rogito, anche il giorno prima della firma, resta escluso dall'agevolazione a partire da quell'anno solare. La verifica anagrafica è effettuata dal notaio sulla base del documento d'identità.
II.Il beneficio vale per l'acquisto da un privato o solo dal costruttore?
Vale in entrambi i casi, ma con modalità diverse. Nell'acquisto da privato, l'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Nell'acquisto da impresa costruttrice, la stessa esenzione si applica per ipotecaria e catastale, mentre l'IVA versata al costruttore dà diritto a un credito d'imposta corrispondente, utilizzabile in compensazione o portato in detrazione IRPEF.
III.Se acquisto insieme al mio partner over 36, posso comunque richiedere l'agevolazione?
Sí, ma solo in modo proporzionale. Il beneficio si applica alla quota di proprietà intestata al soggetto che rispetta i requisiti anagrafici e ISEE. Se l'acquisto avviene al 50 per cento con partner over 36, l'agevolazione si applica sulla metà della base imponibile riferita alle imposte. Il notaio calcola in modo separato le imposte dovute per ciascun acquirente.
IV.Cosa succede se non trasferisco la residenza entro i 18 mesi?
La mancata residenza entro il termine di diciotto mesi comporta la decadenza retroattiva del beneficio. L'Agenzia delle Entrate procede al recupero delle imposte non versate al momento del rogito, maggiorate di sanzioni (tipicamente pari al 30 per cento delle imposte recuperate) e interessi. In casi eccezionali (cause di forza maggiore documentate) è possibile richiedere una proroga.
V.Il Bonus si applica anche all'acquisto di una casa da ristrutturare?
Sí. Il requisito principale è che l'immobile abbia destinazione catastale abitativa e che sia destinato ad abitazione principale del beneficiario. Lo stato di conservazione o la necessità di interventi di ristrutturazione non pregiudicano il diritto all'agevolazione, purché la categoria catastale sia compatibile e il beneficiario si impegni a stabilirvi la residenza nei termini di legge.
VI.Posso rivendere la casa senza perdere il beneficio?
La rivendita entro cinque anni dall'acquisto comporta di norma la decadenza del beneficio. Esiste però una possibilità di salvaguardia: se entro un anno dalla rivendita il beneficiario procede all'acquisto di un'altra prima casa (sempre con destinazione abitativa e residenza nel Comune), l'agevolazione originaria è preservata. Superati i cinque anni, la rivendita è libera senza conseguenze fiscali.
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Matteo Ferri
Redazione Lamomparis
Nota informativa Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza fiscale, notarile o legale personalizzata. I riferimenti normativi e le condizioni riportate fanno riferimento alle disposizioni disponibili al momento dell'aggiornamento; per la propria situazione specifica è consigliato consultare un notaio, un CAF o un commercialista qualificato. Le informazioni sulla certificazione ISEE vanno verificate presso l'INPS o presso un patronato autorizzato.
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